Patrizia Riva, Mario Difino
IPSOA Quotidiano
Wolters Kluwer
- 2019-04
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede uno specifico obbligo di vigilanza, e la conseguente possibilità di attivare gli strumenti di allerta interni, per gli organi di controllo societario, collegio sindacale o sindaco unico, al fine di verificare che gli amministratori prevedano sistemi di controllo efficaci, nonché procedure periodiche per la verifica del buon andamento economico-finanziario dell’impresa. Nel caso di comprovati indizi di crisi, e della conseguente inerzia degli amministratori nella risoluzione delle difficoltà economiche, sarà loro compito informare della situazione rilevata l’Organismo di composizione della crisi d’impresa costituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti. Qual è, invece, il loro rapporto con i creditori qualificati, incaricati delle segnalazioni d’allerta esterne?
In situazione di going concern agli organi di controllo societario, ossia al collegio sindacale o sindaco unico, spetta di vigilare sul comportamento degli organi amministrativi, assicurandosi che siano implementati da un lato sistemi di controllo di gestione utili per la costruzione di cruscotti di indicatori significativi e dall’altro lato sistemi di controllo interno efficaci e robusti che possano essere considerati attendibili e tali da permettere di monitorare adeguatamente i parametri e le soglie individuati nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).